AIRE: MODIFICA DECORRENZA ISCRIZIONE

ROMA\ aise\ - Tra le norme contenute nel cosiddetto “Decreto Brexit” – “Sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea” – ce n’è una che riguarda anche l’iscrizione all’Aire.
Il decreto – entrato in vigore il 26 marzo scorso e ora all’esame della Commissione Finanze del Senato - stabilisce, fra le altre cose, la decorrenza dell’iscrizione all’AIRE dalla data di presentazione della domanda all’ufficio consolare di riferimento.
Quindi, l’iscrizione all’AIRE per le domande presentate prima del 26 marzo 2019, e non ancora perfezionate, avrà decorrenza dal 26 marzo 2019. L’iscrizione all’AIRE per le domande presentate dopo il 26 marzo 2019 avrà decorrenza dalla data di presentazione, purchè completa.
Nella comunicazione affidata dalla Farnesina alla rete consolare si annuncia, quindi, che a tal fine la relativa modulistica sarà presto aggiornata tenendo conto di queste innovazioni.
Le nuove regole avranno “rilevanti effetti positivi” visto che, di fatto, prevedono l’immediata iscrizione all’AIRE, cosa che, sottolinea il Maeci, “produrrà d’ora in avanti per il connazionale in termini di celerità procedurale e certezza del diritto”.
Vedersi registrato all’Aire nel giorno stesso della domanda, infine, “semplifica il rapporto tra Pubblica Amministrazione e cittadini residenti all'estero, allineandone il regime applicabile a quanto già previsto per le iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente sul territorio nazionale”.
L’iscrizione all’Aire – Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero – è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988).
Devono iscriversi i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi; quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’Aire le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963; i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero. (aise)