ESENZIONE IMU E TASI PER GLI ISCRITTI AIRE: LA PROPOSTA DI LEGGE DELL’ON. TACCONI (PD)

ROMA\ aise\ - “Le innumerevoli rivisitazioni che la tassazione degli immobili ha subito nel corso degli anni hanno progressivamente penalizzato i cittadini italiani residenti all’estero”. Comincia così la riflessione di Alessio Tacconi, deputato del Pd eletto in Europa, che oggi annuncia di aver presentato una proposta di legge per l’esenzione di Imu e Tasi per gli italiani iscritti all’Aire.
“Gli Italiani residenti all’estero – continua il deputato - sia individualmente, sia attraverso mozioni e petizioni al Governo e al Parlamento dei loro organismi di rappresentanza, i Comites e il CGIE, auspicano il superamento dell’attuale normativa riferita agli Italiani iscritti all’AIRE, chiedendo l’equiparazione della loro casa posseduta in Italia ad abitazione principale. È una richiesta che ritengo legittima soprattutto in considerazione di quanto il fenomeno emigratorio ha rappresentato in passato per il risanamento del Paese e di quanto può fare oggi per il suo rilancio attraverso la promozione all’estero della nostra lingua, della nostra cultura, dei nostri valori e dei nostri prodotti: la loro presenza attiva nelle società di accoglienza è un’importante risorsa sulla quale fare leva per lo sviluppo del Paese. Riconoscere questo contributo mi pare costituisca un segno di riconoscenza nei loro confronti e un pegno tangibile della vicinanza del Paese”.
“La pesante tassazione patrimoniale attualmente prevista, unita ad altri tributi e alle spese di gestione (acqua, luce, gas, manutenzione, canone TV, ecc.) – annota Tacconi – fa sì che la casa costruita con l’intenzione di passarvi le ferie annuali e, forse, la vecchiaia sta diventando per loro una zavorra di cui liberarsi al più presto se solo ce ne fosse la possibilità. Ma anche disfarsi del fardello rimane spesso un obiettivo arduo, se non impossibile, in presenza di un mercato asfittico dove l’offerta supera di gran lunga la domanda. “Ho perciò ritenuto opportuno presentare una proposta di legge con la quale si intende estendere a tutti gli iscritti all’AIRE i benefici già riconosciuti ai “cittadini italiani residenti all’estero già pensionati nei rispettivi paesi di residenza”, vale a dire l’esenzione dal pagamento dell’IMU e della TASI, e la riduzione di due terzi della TARI. Sottoporrò tale proposta, già sottoscritta dagli altri deputati PD eletti all’estero, a tutti i colleghi deputati per raggiungere il più alto consenso all’iniziativa”.
“L’onere per le casse dello Stato è certamente di non poco conto nella particolare congiuntura economica e sociale che il Paese attraversa, ma ritengo – conclude Tacconi – che esso sia più che sostenibile soprattutto se si considerano poi i vantaggi anche economici che derivano dall’applicazione di un regime che favorisce il possesso di immobili da parte del cittadino residente all’estero e i relativi investimenti per la manutenzione, le ristrutturazioni e gli acquisti oltre che dal turismo di ritorno”.
La proposta di legge si compone di due articoli: come spiegato nella relazione che accompagna l’articolato, l’articolo 1 al comma 1 “intende ripristinare l’equiparazione ad abitazione principale di una ed una sola unità immobiliare e le relative pertinenze, posseduta in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE che non risulti locata o data in comodato d’uso. Nella norma non si fa più riferimento a “cittadini già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza”; in tal modo, mentre si sgombra il campo da possibili rilievi di disparità di trattamento, si sollevano i comuni dal difficile, se non impossibile, compito di verifica sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte con le quali gli aventi diritto attestano il possesso dei requisiti. Il comma 2, onde evitare un ricorso improprio alla norma in esame, (che – ricordiamolo – intende dare una risposta a chi, dopo aver sperimentato la difficile condizione di emigrante, chiede allo Stato di agevolarli a mantenere vivo il legame con il territorio e la comunità di origine), esclude dal beneficio, per un periodo di 3 anni, i cittadini che abbiano trasferito la residenza all’estero dopo il pensionamento”.
L’articolo 2 “quantifica l’onere derivante dall’applicazione della proposta di legge tenendo conto di due parametri, a) la “distribuzione della proprietà immobiliare in Italia” come risulta dal relativo studio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, b) la quantificazione dell’onere a suo tempo elaborata dallo stesso Ministero per l’esenzione a favore dei pensionati AIRE. Al 31 dicembre 2011 le statistiche riportate nello studio sopra menzionato indicano che su 23.640.909 proprietari di immobili ad uso abitativo ben 5.444.763 erano ultrasettantenni e 8.926.524 di età compresa fra i 51 (oggi 55) e 70 anni. Se ribaltiamo le suddette percentuali sui proprietari di immobili residenti all’estero possiamo concludere che almeno il 50% di loro già beneficiano delle agevolazioni sulla prima casa previste dalla vigente normativa, percentuale destinata a salire nel corso degli anni”.
Il Mef, spiega Tacconi nella relazione, “nel corso della predisposizione della legge di stabilità 2016 ha valutato, su base catastale, che l’esenzione ai soli fini IMU per un solo immobile ad uso abitativo posseduto in Italia da soggetti residenti all’estero e iscritti all’AIRE (al netto dei soggetti titolari di pensione estera già esenti) comportava una perdita di gettito su base annua di circa 97 milioni. Se a tale cifra si aggiunge il mancato gettito TASI (la cui esenzione sulla prima casa è stata stabilita dalla legge di stabilità 2016) l’onere totale potrebbe aggirarsi nell’ordine di 110 milioni, cifra destinata comunque a diminuire per effetto della dinamica anagrafica sopra accennata. Se si considerano poi i vantaggi anche economici che derivano dall’applicazione di un regime che favorisce il possesso di immobili da parte del cittadino residente all’estero e i relativi investimenti per la manutenzione, le ristrutturazioni e gli acquisti possiamo concludere che, al netto di tale “ritorno”, anche se difficilmente quantificabile, l’onere risulterebbe di gran lunga inferiore”.
Il testo degli articoli.
Art. 1
1. All’articolo 13, comma 2, nono periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 47 del 28 marzo 2014, le parole: “, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza,” sono soppresse.
2. Alla fine del nono periodo son aggiunte le seguenti parole: “Tale disposizione non si applica ai percettori di sola pensione italiana che abbiano trasferito la loro residenza all’estero da meno di 3 anni”.
Art.2
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari ad euro 100 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016 - 2018, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze”. (aise) 

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