EUROPROGETTAZIONE 2.0: LA LIBERTÀ CONTRATTUALE DELL’AGENTE DI PROGETTO/ A COLLOQUIO CON DELPHINE KEPPENS

ROMA\ aise\ - L’agente di progetto è una nuova figura professionale nel settore dell’europrogettazione, valorizzata recentemente dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana che le ha dedicato un corso di formazione sperimentale al quale hanno partecipato trenta tra consulenti, europrogettisti e broker italiani. “A differenza dell’europrogettista “classico” – spiega Matteo Lazzarini, Segretario generale della Camera di Commercio Belgo-Italiana - che scrive progetti su incarico di imprese, enti o associazioni, l’agente di progetto, esperto di project scouting, si rivolge invece ad una pluralità di attori ai quali propone la sua idea progettuale. Crea il partenariato, ne individua il capofila, identifica uno o più europrogettisti e coordina tutte le fasi della stesura del progetto, verificando che application form, report e comunicazioni siano conformi ad alti standard di qualità”.
Trattandosi di una figura nuova, ci si trova di fronte ad un profilo non ancora del tutto definito, soprattutto a livello giuridico. Su quest’ultimo punto abbiamo intervistato l’avvocato Delphine Keppens, dello studio Kocks & Partners di Bruxelles, che per conto della Camera di Commercio Belgo-Italiana ha svolto un’analisi delle migliori forme contrattuali applicabili a questa nuova figura professionale.
D. Avvocato Keppens, come si può qualificare giuridicamente l'agente di progetto?
R. L’agente di progetto è un intermediario indipendente, questo significa che egli non lavora per conto di un altro (come i partner, i capofila, gli europrogettisti), ma per conto proprio. Di conseguenza, nel tentativo di qualificare l’agente di progetto, dovranno essere escluse la figura dell’agente commerciale e quella del mandato, in quanto esse richiedono una certa dipendenza dal preponente. Più idonea al nostro scopo sembra invece la figura del mediatore, il quale, rimanendo un intermediario indipendente, svolge un’attività che prepara e agevola la conclusione di un progetto, accompagnando le trattative e l’esecuzione del contratto; inoltre, il mediatore percepisce una percentuale per ogni progetto procurato e andato a buon fine. Tuttavia, l’agente di progetto ha compiti che sono chiaramente più ampi e diversi rispetto a quelli del mediatore. Di conseguenza, per ora, l’agente deve essere qualificato come una figura sui generis, che si svilupperà nei prossimi anni.
D. Esiste già un modello di contratto? In quale lingua consiglia di scriverlo?
R. All’agente di progetto conviene sempre concludere un contratto scritto, al fine di inquadrare i propri compiti e di evitare equivoci durante l’esecuzione del lavoro. Poiché si tratta di un contratto specifico, esso richiede una redazione specifica per la quale non esistono ancora modelli. In ambito internazionale è sempre consigliato redigere un contratto nelle (due) lingue delle parti. Il vantaggio consiste nel fatto che le parti possono capire perfettamente il contratto nella propria lingua ed evitano così di usare una lingua che non padroneggiano bene.
D. Quali sono i rischi che derivano da un contratto di natura internazionale come quello dell'agente di progetto? In che modo l’agente si può tutelare?
R. In ogni contratto è importante prevedere e chiarire il massimo possibile. Per questo motivo andranno inserite, per esempio, clausole che chiarifichino gli obblighi e i diritti rispettivi delle parti, una clausola che preveda che cosa fare quando una parte non esegue i propri obblighi (inadempimento), una clausola che preveda come si possa risolvere il contratto e risarcire i danni, etc. Due clausole importantissime sono quelle del foro competente e della scelta della legge applicabile. Consiglio alle parti del contratto di scegliere espressamente sin dall’inizio quale sarà il tribunale competente nell’eventualità di controversie e quale sarà la legge che il tribunale dovrà applicare. In questo modo verrà affiancata al contratto una certezza giuridica che eviterà lunghe discussioni (cf. al livello europeo il Regolamento Bruxelles I bis e il Regolamento Roma I).
D. È previsto una remunerazione del lavoro svolto dell'agente di progetto anche nel caso in cui i progetti europei presentati non andassero a buon fine?
R. Poiché la figura dell’agente di progetto è una figura nuova, non è ancora previsto come organizzare il pagamento del lavoro dell’agente. Le parti hanno dunque una certa libertà contrattuale. Si può, per esempio, prevedere una somma forfettaria per il lavoro dell’agente in general -compenso che non dipende dal risultato- e solo in seguito, qualora il progetto venisse vinto, una percentuale supplementare calcolata in base al valore del progetto. È anche consigliato mettersi d’accordo sul rimborso delle spese dell’agente. Ciò dipenderà sicuramente dalla controparte con la quale l’agente concluderà un contratto e dalla relazione contrattuale”. (francesca palombo\aise)