IL GOVERNO ITALIANO E LA BREXIT

ROMA\ aise\ - Garantire i diritti dei cittadini italiani nel Regno Unito e di quelli britannici in Italia dopo la Brexit. Questo il principale obiettivo del Governo italiano che oggi pubblica un’informativa su come si sta preparando alla Brexit, sia in presenza di un accordo che nella temutissima evenienza del “no deal”.
Nella prima parte della scheda - L’Accordo di Recesso e la Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni – Palazzo Chigi ricorda che il 25 novembre scorso, il Consiglio europeo straordinario “art.50” (a ventisette) ha dato il via libera all’Accordo di Recesso per l’uscita del Regno Unito dall’UE e approvato la Dichiarazione Politica sul quadro delle future relazioni.
Si tratta “di un’intesa di fondamentale importanza che consentirà di gestire il recesso britannico (un processo senza precedenti) in modo ordinato e in termini chiari per cittadini e imprese, prevedendo, dopo l’uscita del 29 marzo 2019, anche un periodo transitorio al 31 dicembre 2020”. L’intesa, assicura il Governo, “recepisce pienamente le priorità italiane, a partire dalla tutela dei diritti dei cittadini e dalla protezione delle indicazioni geografiche, per arrivare al regolamento delle pendenze finanziarie britanniche nei confronti del bilancio UE e alle prospettive di un partenariato economico e di sicurezza profondo e ambizioso”.
Più corposa la seconda parte dedicata a “I preparativi al recesso senza accordo (cd. “no deal”)”, che riportiamo di seguito.
“Tenuto conto dell’incertezza che caratterizza il processo di ratifica del Regno Unito, il Governo italiano, in stretto raccordo con la Commissione europea e gli altri Stati membri dell’UE, ha avviato anche paralleli preparativi per il caso di recesso senza accordo per garantire, anche con misure legislative, la tutela dei diritti dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito e dei cittadini britannici che vivono in Italia, la tutela della stabilità finanziaria e della continuità operativa dei mercati e dei settori bancario, finanziario e assicurativo (sia localizzati in Italia, sia nel Regno Unito), anche al fine di evitare rischi di liquidità e di garantire certezza delle transazioni, la promozione di un’adeguata preparazione delle imprese e la gestione di emergenze relative ad alcuni ambiti settoriali come, ad esempio, trasporti, dogane, sanità, agricoltura, ricerca, istruzione e altri settori in cui dovessero essere necessari interventi.
Occorre, inoltre, sottolineare che la preparazione alla Brexit non coinvolge solo le Amministrazioni pubbliche ma interessa parallelamente i soggetti privati. Anche nell’auspicata ipotesi di ratifica dell’Accordo di Recesso e di rapida conclusione e entrata in vigore di un accordo sulle relazioni future, i rapporti tra i Paesi dell’Unione Europea e Regno Unito sono comunque destinati a garantire un livello di cooperazione sostanzialmente differente rispetto a quello esistente tra Stati membri.
In tale contesto, il Consiglio europeo ha ribadito sistematicamente che un Paese terzo non può vantare gli stessi diritti e godere degli stessi vantaggi di uno Stato membro: è pertanto della massima importanza prepararsi a una realtà in cui il Regno Unito sarà un Paese terzo.
APPROFONDIMENTO SUI DIRITTI DI CITTADINI
I. DIRITTI DEI CITTADINI IN CASO DI RECESSO CON ACCORDO EX ART. 50 DEL TRATTATO SULL’UE
Sin dalle prime battute negoziali, nel giugno 2017, è stato chiaro che occorreva concordare rapidamente misure a tutela dei diritti di circa 4 milioni di cittadini (di cui circa 3 milioni di cittadini UE in UK, tra cui sono stimati fino a 700.000 italiani). L’approccio concordato tra i negoziatori dell’UE e quelli britannici è stato di garantire la maggior parte dei diritti riconosciuti dall’acquis dell’Unione europea a tutti i cittadini residenti nel Regno Unito o nell’UE prima della data della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020).
Nel caso in cui tale intesa entri in vigore entro il 29 marzo 2019, i cittadini italiani residenti nel Regno Unito potranno ottenere o maturare, ove non possedessero ancora il requisito dei cinque anni di residenza nel Regno Unito al termine del periodo di recesso, il cd. “Settled Status” o “pre-Settled Status” (con natura costitutiva dei diritti ex art. 18.1 dell’Accordo di Recesso) tramite una procedura amministrativa semplificata gestita dall’Home Office britannico. Italia e Regno Unito hanno portato avanti e continuano ad avere un intenso e proficuo dialogo sulla necessità di garantire anche in concreto tali diritti, con particolare riguardo alle categorie più vulnerabili.
Per quanto riguarda i cittadini britannici residenti in Italia, si intende riconoscere i diritti previsti dall’Accordo di Recesso con le procedure previste dall’art. 18.4, applicando quindi una procedura di natura dichiarativa che riconosce tali diritti per i cittadini britannici residenti in Italia al termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020). Un metodo semplice e rapido per tutelare le decine di migliaia di cittadini britannici che hanno scelto di vivere in Italia, in linea con il confronto aperto e costruttivo avviato con le Autorità britanniche per tutelare anche in concreto i diritti dei cittadini italiani nel Regno Unito. I cittadini britannici che vivono e che lavorano in Italia sono invitati ad iscriversi all’Ufficio Anagrafe del proprio Comune italiano di residenza.
II. DIRITTI DEI CITTADINI IN CASO DI RECESSO SENZA ACCORDO
Coerentemente con il dialogo tra i Paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito sulla necessità di garantire i diritti dei cittadini, vi è un impegno condiviso ad offrire la massima tutela possibile anche in caso di recesso senza accordo.
Da parte britannica, il 6 dicembre è stato reso pubblico un documento d’indirizzo (“policy paper”) sui diritti dei cittadini in caso di recesso senza accordo che tende ad una tutela dei diritti acquisti per tutti i cittadini dell’UE che risultino continuativamente residenti nel Paese da almeno cinque anni alla data del 29 marzo 2019 (invece che alla data del 31 dicembre 2020, venendo meno, senza l’Accordo di Recesso, il periodo transitorio). Chi si trovi nelle condizioni di poter beneficiare del nuovo sistema (Settled o pre-Settled Status) potrà far domanda di registrazione entro il 31 dicembre 2020. Coloro i quali si vedranno riconosciuto lo status di “Settled" (o di “pre-Settled") potranno continuare a godere, in linea di massima, di diritti e benefici assicurati fino ad ora, la cui tutela tuttavia verrebbe demandata a tribunali britannici (senza alcun possibile coinvolgimento di istanze giurisdizionali europee, come invece previsto nell'Accordo di Recesso). A quanti giungeranno nel Regno Unito dopo il 29 marzo 2019 verrà riservato diverso trattamento, basato sulla legislazione nazionale britannica in materia di immigrazione e su principi di reciprocità con la situazione dei britannici residenti nei Paesi di provenienza degli interessati.
Da parte italiana, in linea con le Comunicazioni della Commissione europea del 13 novembre 2018 e del 19 dicembre 2018 sulle misure preparatorie e di emergenza alla Brexit, sono in preparazione misure legislative per un sostanziale mantenimento del quadro giuridico esistente per garantire che i cittadini britannici residenti al 29 marzo 2019 in Italia avranno riconosciuti i requisiti e il tempo necessario per chiedere e ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo disciplinato dalla Direttiva 2003/109/CE. In questo modo, essi potranno continuare a godere di diritti quali l’accesso a cure mediche, occupazione, istruzione, prestazioni sociali e ricongiungimento familiare. I cittadini britannici che vivono e che lavorano in Italia sono invitati ad iscriversi all’Ufficio Anagrafe del proprio Comune italiano di residenza prima del 29 marzo 2019”. (aise)