UN MINISTERO PER LA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY. IL DDL DELLA SENATRICE TIRABOSCHI (FI)

ROMA\ aise\ - È stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato il ddl della senatrice Maria Virginia Tiraboschi (Fi)Istituzione del Ministero della promozione del made in Italy”. Il testo, che inizierà l’iter dalla sede referente,dovrà essere sottoposto ai pareri delle Commissioni Giustizia, Affari esteri, Bilancio, Istruzione pubblica, beni culturali, Lavori pubblici, Agricoltura, Industria, Lavoro, e Politiche dell'Unione europea.
Nel presentare il testo ai colleghi, Tiraboschi osserva: “viviamo in un momento storico di grande discontinuità che richiede visione a chi deve formulare proposte strategiche.Venticinque anni fa, il mondo era molto diverso da quello attuale. La globalizzazione era appena iniziata e ancheinternetera ai suoi albori.L'Unione europea era assai diversa da oggi, la Cina era ancora un Paese povero, come più povera era in generale la popolazione mondiale”.
“Guardando al presente, - aggiunge la senatrice – la digitalizzazione sta producendo un totale cambiamento della società, valorizzando comunicazioni, scambi e modalità di promozione.Per alcuni aspetti l'epoca che stiamo vivendo è simile al Rinascimento, quando cambiamenti e innovazioni che scaturirono da una profonda crisi furono precursori della modernità.Come allora fu l'Italia il motore del cambiamento, anche oggi il nostro Paese potrebbe nuovamente assumere, in alcuni settori, un ruolo guida non solo europeo, ma mondiale.L'industria dell'eccellenza artigianale italiana, la cui rilevanza non può essere sottostimata (parliamo di un mercato mondiale che vale quasi 1.200 miliardi di euro con un tasso di crescita del 5 per cento annuo), ha bisogno di essere sostenuta con tutti gli strumenti possibili”.
Secondo Tiraboschi, “gli italiani non hanno più consapevolezza della loro eccezionalità storica e culturale, di quell’heritagesenza eguali al mondo, il cui vantaggio competitivo, che potremmo definire “endogeno all'Italia”, va sotto ilbranddel “made in Italy”, il terzo marchio più noto al mondo dopo Coca-Cola e Visa.Un marchio – sottolinea la senatrice forzista – che rappresenta una vera e propria infrastruttura immateriale in grado sia di proiettare all'estero i 6 milioni di PMI italiane (le piccole e medie imprese), che contribuiscono al PIL nazionale (il prodotto interno lordo) per almeno il 90 per cento e la cui concentrazione non è affatto trascurabile al Sud del nostro Paese, sia di rendere l'Italia attrattiva per i flussi turistici internazionali”.
Obiettivo del disegno di legge, quindi, è quello di “pensare immediatamente ad una strategia per il “made in Italy” che potremmo definire “olistica” e che, senza rivendicare appartenenze politiche, punti a rafforzare l'Italia quale settima potenza industriale a livello mondiale.Il modello italiano va però tutto reingegnerizzato, adattandolo alla complessità delle relazioni contemporanee.Non si può pensare che non vi sia un forte coordinamento politico e che tutti gli attori, differentemente coinvolti, operino senza alcuna regia centralizzata, in un quadro istituzionale spesso instabile politicamente e molto frammentato, beneficiando di risorse pubbliche molto spesso non ben impiegate ai fini di una adeguata promozione a livello mondiale, come invece avviene in altri Paesi, con conseguente perdita di competitività”.
Per questo si vuole “istituire il Ministero delmade in Italy, intervenendo con una modifica al decreto legislativo n. 300 del 1999, riorganizzando funzioni e competenze spesso frammentate all'interno dei vari Ministeri”. Il testo è composto da due articoli: “l'articolo 1 – illustra Tiraboschi – istituisce il nuovo Ministero della promozione delmade in Italy, determinandone le attribuzioni, stabilendo le modalità per il suo ordinamento e provvedendo al trasferimento delle risorse e del personale necessari allo svolgimento delle sue funzioni.L'articolo 2 modifica le disposizioni sulla composizione del Governo, contenute nel vigente comma 376 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244”.
Il testo degli articoli.
“Art. 1.
1.Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 2, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
“14) Ministero della promozione del made in Italy”;
b)al titolo IV è aggiunto, in fine, il seguente capo:
“CAPO XII-BIS
MINISTERO DELLA PROMOZIONE DEL MADE IN ITALY
Art. 54-bis. - (Istituzione del Ministero e attribuzioni). –1.È istituito il Ministero della promozione delmade in Italy.
2. Fatte in ogni caso salve, ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, letterea)eb), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali, al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti già assegnati, alla data di entrata in vigore del presente capo, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle materie che riguardano le seguenti aree funzionali:
a)iniziative di formazione e informazione, anche attraverso una piattaforma informatica, sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
b)supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane a livello internazionale;
c)valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole ed agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
d)sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
e)realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all'estero, delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio enogastronomico italiano;
f)realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’italian sounding;
g)definizione di tutti i programmi di valorizzazione del made in Italyallo scopo di riposizionare verso l'alto tutta l'offerta culturale, creativa, turistica ed enogastronomica e, più in generale, l'industria dell'eccellenza italiana;
h)sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
i)promozione di azioni e di interventi a sostegno dello sviluppo dell'industria creativa del design;
l)rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese;
m)sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia;
n)utilizzo di strumenti informatici e piattaforme finalizzate alla promozione dell'industria di eccellenza italiana, delle produzioni artigianali e dei prodotti manifatturieri;
o)recepimento della normativa europea nell'ordinamento interno e relativa applicazione;
p)elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali e plurilaterali in materia commerciale;
q)partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali, bilaterali e regionali di natura economico-commerciale;
r)tutela, nell'ambito della dimensione esterna europea, del made in Italy, delle indicazioni geografiche protette e della proprietà intellettuale.
3. Il Ministero, entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli interventi svolti e, in particolare, sulle azioni realizzate a sostegno della promozione delmade in Italy.
4. La relazione di cui al comma 3 indica gli indirizzi e gli obiettivi raggiunti, individuando altresì le azioni da realizzare nell'anno successivo.
Art. 54-ter. - (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore al numero delle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2.
2. Al Ministero sono trasferiti i relativi capitoli di bilancio, le risorse finanziarie, strumentali e di personale inerenti alle funzioni già attribuite al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle aree funzionali di cui all'articolo 54-bis, comma 2”.
Art. 2.
1.All'articolo 1, comma 376, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al primo periodo, la parola: “tredici” è sostituita dalla seguente: “quattordici”;
b)al secondo periodo, la parola: “sessantacinque” è sostituita dalla seguente: “sessantotto””.(aise)