È Europa – resto del mondo: la nuova circoscrizione estero

ROMA\ aise\ - Due ripartizioni alla Camera – Europa – resto del mondo – e una al Senato. È questa la nuova circoscrizione estero disegnata dall’emendamento della maggioranza alla legge elettorale votato oggi pomeriggio dalla Camera.
Tanti e appassionati i tentativi del Partito democratico che ha presentato - con gli eletti all’estero Ricciardi, Porta, Carè, insieme ai depitati Fassino, Provenzano e Cuperlo - 8 diversi subemendamenti per tentare di modificare il testo: tutti respinti dall’Aula.
In difesa dell’emendamento, il relatore Rossi ha sostenuto che “la ripartizione non è legata al diritto di rappresentanza e tribuna” e che “è stata la riduzione del numero dei parlamentari a ridurre la rappresentanza che ha trasformato le ripartizioni da proporzionali a uninominali di fatto”. Ad oggi “non c’è uguaglianza del voto”, ha detto Rossi, perché il numero degli eletti non è proporzionato a quello dei residenti in ciascuna ripartizione.
Con 203 voti a favore su 336 presenti, e 113 contrari è quindi passato l’emendamento a prima firma Montaruli.
Il testo approvato
“Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:
Art. 4-bis (Modifiche alle disposizioni in materia di voto nella circoscrizione Estero)
1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Americhe, Africa, Asia, Oceania e Antartide.»;
1.2) le lettere c) e d) sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore» sono sostituite dalle seguenti: «Per l’elezione della Camera dei deputati, in ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato»;
b) all’articolo 7:
1) al comma 1-quater:
1.1) alla lettera a) dopo le parole: «ufficio centrale» sono aggiunte le seguenti: «e ufficio decentrato di Napoli»;
1.2) la lettera c) è soppressa;
2) al comma 1-quinquies, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Con il medesimo decreto gli Stati e i territori afferenti alle ripartizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a) e b), sono suddivisi tra gli uffici indicati al comma 1-quater del presente articolo, in maniera tale da distribuire in modo omogeneo il numero di cittadini italiani residenti in ciascuna ripartizione. Gli Stati o i territori non contemplati dal decreto sono assegnati all’ufficio decentrato di Milano, se appartengono alla ripartizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), e all’ufficio centrale, se appartengono alla ripartizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b).»;
c) all’articolo 8:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo la parola: «candidati» sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati»;
1.2) alla lettera b), alle parole: «gli elettori residenti in Italia» sono anteposte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati»;
1.3) alla lettera c), dopo la parola: «ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati, nella circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica»;
2) al comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l’elezione del Senato della Repubblica, le liste sono formate da un numero candidati non inferiore a quattro e non superiore a otto. Per l’elezione della Camera dei deputati, le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di essi.»;
d) all’articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «per ciascuna ripartizione» sono soppresse;
2) al comma 2, dopo le parole: «nella ripartizione», sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati e nella circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica»;
3) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ciascun elettore può inoltre esprimere un voto di preferenza per l’elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali è assegnato un deputato, due voti di preferenza per l’elezione del Senato della Repubblica e per l’elezione della Camera dei deputati nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati.»;
e) all’articolo 15, al comma 1:
1) all’alinea, dopo le parole: «all’articolo 6» sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati e per l’intera circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica»;
2) alla lettera a), dopo le parole: «della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati e nell’ambito dell’intera circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica»;
3) alla lettera b), dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati e nell’intera circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica»;
4) alla lettera c):
4.1) dopo le parole: «nella ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati e nell’intera circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica»;
4.2) dopo le parole: «quoziente elettorale della ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati e dell’intera circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica»;
f) all’articolo 16, comma 1, dopo le parole: «della medesima ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati e nell’ambito dell’intera circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 8, comma 4, dopo la parola: «residenti», sono aggiunte le seguenti: «nella circoscrizione Estero per l’elezione del Senato della Repubblica e, per l’elezione della Camera dei deputati,»;
b) all’articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «per le singole ripartizioni» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all’elezione della Camera dei deputati e per l’intera circoscrizione Estero relativamente all’elezione del Senato della Repubblica»;
2) al comma 2, dopo le parole: «per le ciascuna ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «relativamente all’elezione della Camera dei deputati e per l’intera circoscrizione Estero relativamente all’elezione del Senato della Repubblica»;
c) all’articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «almeno pari», sono aggiunte le seguenti: «a quattro per l’elezione del Senato della Repubblica e, per l’elezione della Camera dei deputati, almeno pari»;
2) al comma 2, dopo le parole: «nella relativa ripartizione» sono aggiunte le seguenti: «per l’elezione della Camera dei deputati»;
d) all’articolo 15, comma 9, le parole: «per la ripartizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge»”. (aise)