Cittadinanza: la legge in Gazzetta Ufficiale

ROMA\ aise\ - È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio scorso la legge 74/2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” approvata in via definitiva dalla Camera la scorsa settimana.
La legge che limita lo ius sanguinis a due generazioni (un genitore o un nonno nato in Italia) per i nati all'estero entrerà in vigore il 24 maggio 2025. Di seguito la sintesi contenuta nel Dossier pubblicato dalla Camera.
CITTADINANZA PER I NATI ALL'ESTERO
L'articolo 1, comma 1, stabilisce che i nati all'estero in possesso di un'altra cittadinanza non acquisiscono automaticamente quella italiana (Non ha mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero ed è in possesso di altra cittadinanza). Questa preclusione si applica anche a coloro che sono nati all'estero prima dell'entrata in vigore della disposizione.
Previste alcune eccezioni.
Si applica la disciplina previgente:
se lo stato di cittadino è stato riconosciuto o l'interessato ha ricevuto comunicazione di appuntamento per la presentazione della domanda entro il 27 marzo 2025;
se lo stato di cittadino è stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro il 27 marzo 2025;
se uno dei genitori o dei nonni possedeva esclusivamente la cittadinanza italiana;
se uno dei genitori o adottanti ha risieduto legalmente e continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o adozione del figlio.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEL MINORE STRANIERO O APOLIDE
L'articolo 1, commi 1-bis e 1-ter introduce nuovi casi di acquisto "per beneficio di legge" e non "per nascita". Si stabilisce che il minore straniero o apolide, discendente da genitori cittadini italiani per nascita, diviene cittadino italiano se i genitori o il tutore dichiarano la volontà di acquisto. Richiede anche che, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia, oppure che la dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita o dalla data di riconoscimento/adozione da parte di un cittadino italiano. Il minore che diviene cittadino italiano per volontà dei genitori e che possiede un'altra cittadinanza, può rinunciare alla cittadinanza italiana al raggiungimento della maggiore età.
Il comma 1-quater stabilisce inoltre che il figlio minore di un genitore che acquista la cittadinanza può a sua volta acquisirla solo se risiede legalmente in Italia da almeno due anni continuativi alla data di acquisto della cittadinanza da parte del genitore (o dalla nascita, qualora il minore abbia meno di due anni).
STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI E INGRESSO PER LAVORO
L'articolo 1-bis, comma 1 prevede che lo straniero residente all'estero, discendente di un cittadino italiano e cittadino di uno stato di storica emigrazione italiana, possa entrare e soggiornare in Italia per lavoro subordinato al di fuori delle quote massime previste dal decreto flussi. L'individuazione di tali Stati è rimessa a un decreto interministeriale.
CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA A STRANIERI DISCENDENTI DA ITALIANI
L'articolo 1-bis, comma 2 riduce da tre a due anni il periodo di residenza legale in Italia richiesto per la concessione della cittadinanza allo straniero il cui genitore o nonno sia o sia stato cittadino italiano per nascita.
RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI EX CITTADINI
L'articolo 1-ter prevede che chi sia nato in Italia o vi abbia risieduto per almeno due anni continuativi, e abbia perduto la cittadinanza in applicazione di specifiche disposizioni della legge n. 555 del 1912 la riacquisti se effettua, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027, una dichiarazione in tal senso. (aise)