Patto Ue su Immigrazione e Asilo: c’è l’accordo dei 27

LUSSEMBURGO\ aise\ - Il Consiglio Affari Interni a Lussemburgo ha raggiunto ieri l’accordo sul nuovo Patto su Immigrazione e Asilo dell’Unione Europea proposto dalla presidenza di turno svedese. A rappresentare l’Italia il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.
Un “passo decisivo”, sottolinea il CAI, spiegando che “questa posizione costituirà la base dei negoziati tra la presidenza del Consiglio e il Parlamento europeo”.
“Nessuno Stato membro può affrontare da solo le sfide della migrazione”, le parole della Ministra per l’immigrazione svedese, Maria Malmer Stenergard. “I paesi in prima linea hanno bisogno della nostra solidarietà. E tutti gli Stati membri devono poter contare sull'adesione responsabile a quanto concordato”.
SNELLIMENTO DELLA PROCEDURA DI ASILO
Il regolamento sulla procedura di asilo (APR) stabilisce una procedura comune in tutta l'UE che tutti gli Stati membri devono seguire. Il regolamento snellisce le disposizioni procedurali (ad esempio la durata della procedura) e stabilisce norme per i diritti del richiedente asilo (ad esempio, la fornitura del servizio di un interprete o il diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali).
Il regolamento mira anche a prevenire gli abusi del sistema stabilendo chiari obblighi per i richiedenti di cooperare con le autorità durante l'intera procedura.
PROCEDURE DI FRONTIERA
L’APR introduce anche procedure di frontiera obbligatorie: si vuole così valutare rapidamente già alle frontiere esterne dell'UE se le domande di asilo sono infondate o inammissibili. Le persone soggette alla procedura di asilo alla frontiera non sono autorizzate ad entrare nel territorio dello Stato membro.
Questa procedura si applicherebbe quando un richiedente asilo presenta domanda a un valico di frontiera esterna, a seguito di arresto in relazione a un attraversamento illegale della frontiera o in seguito allo sbarco dopo un'operazione di ricerca e soccorso. La procedura è obbligatoria per gli Stati membri se il richiedente rappresenta un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ha rilasciato false informazioni o le ha nascoste e se ha una nazionalità con un tasso di riconoscimento inferiore al 20%.
La durata totale della procedura di asilo e di rimpatrio alla frontiera non dovrebbe essere superiore a 6 mesi.
MODIFICHE PER IL TRATTATO DI DUBLINO
Il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (AMMR) dovrebbe sostituire, una volta concordato, l'attuale regolamento Dublino, che stabilisce quale Stato membro è competente per l'esame di una domanda di asilo. L'AMMR semplificherà queste regole e ridurrà i termini. Ad esempio, l'attuale complessa procedura di ripresa in carico finalizzata al trasferimento di un richiedente nello Stato membro responsabile della sua domanda sarà sostituita da una semplice notifica di ripresa in carico.
NUOVO MECCANISMO DI SOLIDARIETÀ
Per bilanciare l'attuale sistema in base al quale pochi Stati membri sono responsabili della stragrande maggioranza delle domande di asilo, viene proposto un nuovo meccanismo di solidarietà che sia semplice e pratico. Le nuove regole combinano la solidarietà obbligatoria con la flessibilità per gli Stati membri per quanto riguarda la scelta dei contributi individuali. Tali contributi comprendono il trasferimento, i contributi finanziari o misure di solidarietà alternative. Gli Stati membri hanno piena discrezionalità quanto al tipo di solidarietà cui contribuiscono. Nessuno Stato membro sarà mai obbligato a effettuare ricollocazioni.
Ci sarà un numero minimo annuo di ricollocazioni nei Paesi meno esposti agli arrivi. Tale numero è fissato a 30.000 persone, mentre il numero minimo annuo per i contributi finanziari sarà fissato a 20.000 euro per ogni ricollocazione. Queste cifre possono essere aumentate ove necessario e si terrà conto anche delle situazioni in cui non è prevista alcuna necessità di solidarietà in un determinato anno.
In presenza di un numero eventualmente insufficiente di ricollocazioni promesse, saranno disponibili “compensazioni” come misura di solidarietà di secondo livello a favore degli Stati membri che beneficiano del meccanismo di solidarietà. Ciò significa che lo Stato membro contribuente si assumerà la responsabilità dell'esame di una domanda di asilo presentata da persone che in circostanze normali sarebbero soggette a un trasferimento allo Stato membro competente (Stato membro beneficiario). Questo regime diventerà obbligatorio se gli impegni di ricollocazione non raggiungono il 60% del fabbisogno totale individuato dal Consiglio per l'anno in questione o non raggiungono il numero fissato nel regolamento (30.000).
PREVENZIONE DI ABUSI E MOVIMENTI SECONDARI
L'AMMR contiene anche misure volte a prevenire gli abusi da parte del richiedente asilo ed evitare movimenti secondari (quando un migrante si sposta dal paese in cui è arrivato per la prima volta per cercare protezione o reinsediamento permanente altrove). Il regolamento, ad esempio, stabilisce obblighi per i richiedenti asilo di presentare domanda negli Stati membri di primo ingresso o soggiorno regolare. Scoraggia i movimenti secondari limitando le possibilità di cessazione o trasferimento di responsabilità tra Stati membri e quindi riduce le possibilità per il richiedente di scegliere lo Stato membro in cui presentare la domanda.
Lo Stato membro di primo ingresso sarà competente per la domanda di asilo per una durata di due anni; quando un paese vuole trasferire una persona nello stato membro effettivamente responsabile del migrante e questa persona fugge (ad esempio quando il migrante si nasconde per eludere un trasferimento) la responsabilità passerà allo stato membro di trasferimento dopo tre anni; se uno Stato membro respinge un richiedente nella procedura di frontiera, la sua responsabilità nei confronti di questa persona terminerà dopo 15 mesi (in caso di domanda rinnovata).
PROSSIME TAPPE
Il Consiglio Ue negozierà il testo definitivo dei due regolamenti – APR sulla procedura di asilo e AMMR sulla gestione dell'asilo e della migrazione - con il Parlamento europeo. (aise)