La voce degli eletti all’estero (2)

ROMA – focus/ aise – Francesca La Marca, senatrice Pd eletta in Centro e Nord America, insieme ai colleghi della Commissione Esteri del Senato Alfieri e Delrio, ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani, sui recenti fatti riguardanti il possibile trasferimento forzato di migranti, tra cui circa 800 cittadini europei e molti italiani, presso la base militare di Guantánamo Bay, negli Stati Uniti.
Secondo quanto riportato da una recente inchiesta del The Washington Post, riporta la senatrice, l’Amministrazione americana avrebbe avviato un piano straordinario di detenzione presso la discussa struttura, includendo migranti irregolari fermati anche per semplici violazioni amministrative, come l’overstaying di visti.
“Se confermate, queste notizie rappresenterebbero un fatto di gravità assoluta”, commenta La Marca. “Guantánamo è un luogo simbolo delle violazioni dei diritti umani, dove la detenzione extragiudiziale ha già lasciato ferite profonde nella coscienza internazionale. È inaccettabile anche solo ipotizzare che cittadini italiani possano essere trasferiti in una struttura del genere, senza garanzie giuridiche e senza trasparenza”.
Nell’interrogazione, i senatori chiedono al Governo se siano state attivate le rappresentanze diplomatiche italiane per verificare l’identità e la nazionalità dei migranti coinvolti, e quali azioni si intendano intraprendere per garantire la tutela dei cittadini italiani ed europei, anche in sede multilaterale, presso Unione europea, Nazioni Unite e Consiglio d’Europa.
“Abbiamo il dovere di pretendere chiarezza e tutele immediate. Non possiamo accettare che, in nome della sicurezza, si calpestino i principi dello Stato di diritto e i diritti fondamentali della persona ed esigiamo risposte”, conclude La Marca.
"È tempo dell’acconto per l’Imu e la Tari e molti italiani pensionati residenti all’estero proprietari di immobili in Italia si chiedono se hanno diritto alla riduzione delle tasse previste dalla legge italiana”. A ricordarlo è Fabio Porta, deputato Pd eletto in Sud America, che riporta diverse segnalazioni di connazionali circa “interpretazioni restrittive da parte di alcuni comuni che si sono rifiutati – secondo noi sbagliando, e qui di seguito spieghiamo il perché – di riconoscere la riduzione Imu-Tari ai titolari di solo pro-rata italiano ancorchè in convenzione internazionale”.
“Come è oramai noto, - spiega il deputato – in considerazione del fatto che la Commissione UE aveva avviato contro l’Italia una procedura di infrazione, conclusa il 30 ottobre 2020, sottolineando il trattamento preferenziale e potenzialmente discriminatorio in favore dei pensionati italiani in materia di imposte immobiliari, il regime agevolativo previsto per l’IMU, la TASI e la TARI dall’art. 9-bis, del D. L. n. 47 del 2014, era stato eliminato dall’art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Legge di Bilancio per il 2021 che così recita:
"A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi"”.
Questa legge, aggiunge Porta, “ha praticamente abolito la norma che prevedeva l’esenzione a favore dei pensionati italiani iscritti all’Aire e titolari di una pensione estera ed ha introdotto invece una riduzione del 50% dell’IMU e di due terzi della TARI a favore dei pensionati – non necessariamente iscritti all’Aire e a prescindere dalla nazionalità - titolari di pensione (pro-rata) in regime internazionale con l’Italia residenti all’estero”.
“Il problema – chiarisce il deputato – è ora quello di capire se anche il solo pro-rata italiano possa essere considerato pensione in regime internazionale che rientra nel campo di applicazione della nuova norma anche se non si è ancora titolari di pro-rata estero. Secondo noi la risposta deve essere affermativa perché il pro-rata italiano, come peraltro ci spiega il MEF nella Risoluzione n.5/DF, è anch’esso una pensione in regime di convenzione internazionale, cioè maturata tramite la totalizzazione dei contributi versati in Italia con quelli versati all’estero in un Paese convenzionato, europeo ed extraeuropeo”.
Secondo Porta, “la locuzione “in convenzione con l’Italia” è stata adottata dal legislatore non per limitare il riconoscimento delle agevolazioni alla titolarità della sola pensione estera in convenzione ma bensì per impedire che un pensionato residente per esempio in Svizzera proprietario di immobile in Italia e titolare di pensione in convenzione internazionale tra Svizzera e Germania potesse ottenere le agevolazioni. Quindi la locuzione “in convenzione con l’Italia” restringe la concessione delle agevolazioni ai soli titolari di pensione maturata con la totalizzazione dei contributi versati nel Paese di emigrazione con quelli versati in Italia e cioè soprattutto alla fattispecie dei lavoratori italiani emigrati”.
“Sulla base di quanto sin qui delineato, quindi, - e spiegati sopra i motivi per cui il legislatore ha dovuto utilizzare la locuzione “con l’Italia” - si può affermare che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni estere in regime europeo sia quelle estere in regime di convenzione bilaterale sia le pensioni italiane (prorata) maturate in regime di totalizzazione, anche se i titolari di solo pro-rata italiano non hanno ancora maturato il diritto al pro-rata estero a causa della diversità dell’età pensionabile (ritardata) nel Paese estero. Escluse dal perimetro applicativo della disposizione sono le pensioni maturate esclusivamente, e cioè senza il ricorso alla totalizzazione, in uno Stato estero o in Italia. Ovviamente – conclude il deputato – chiediamo ai nostri connazionali di segnalarci ogni eventuale interpretazione da parte dei comuni non conforme al dettato della norma”. (focus\aise)