Cittadinanza per i figli degli italiani all’estero: l’analisi del Cgie Svizzera

GINEVRA\ aise\ - “Un recente e più accurato chiarimento del D. Lgs n. 36/2025, che riforma i criteri di riconoscimento della cittadinanza italiana per i figli degli italiani all’estero, prevede la possibilità di chiedere la cittadinanza italiana per i figli nati all’estero da genitori che sono cittadini italiani per nascita, anche quando hanno altra cittadinanza al momento della nascita del figlio. Questa precisazione normativa è particolarmente rilevante per le famiglie della comunità italiana residente all’estero”. È quanto si legge in una lunga nota in cui i consiglieri del Cgie eletti in Svizzera danno conto del risultato di alcune ricerche giuridiche svolte dal Consigliere Carmelo Vaccaro, di concerto con Toni Ricciardi, con i colleghi Consiglieri del CGIE Svizzera e in collaborazione con l’avvocato Alessandra Testaguzza. Si è trattato di “un lavoro lungo, complesso e basato sul confronto con esperti del settore, volto a eliminare le incertezze interpretative della Legge”.
Di seguito il testo integrale della nota.
“Durante questi primi mesi dall’emanazione della legge, si era ritenuto che il possesso di una seconda cittadinanza potesse costituire un ostacolo al mantenimento o al riconoscimento di quella italiana. L’interpretazione chiarisce invece che il vincolo originario con l’Italia resta valido, purché almeno uno dei due genitori sia italiano per nascita.
Quello che di fatto cambia è il procedimento amministrativo di riconoscimento della cittadinanza per i figli nati all’estero di cittadini italiani per nascita che al momento della nascita del figlio detengono anche un’altra cittadinanza e non rientrano nelle eccezioni previste dalla normativa all’art. 1 comma 1: prima della nuova legge, si trattava di un mero atto di trascrizione della nascita effettuato dall’ufficiale di stato civile.
Dopo la legge, per coloro che non soddisfano uno dei casi dell’art. 1 comma 1 ma sono cittadini italiani per nascita è ancora possibile trasmettere la cittadinanza italiana ai propri figli nati all’estero facendo una domanda di cittadinanza per beneficio di legge, secondo quanto previsto dall’art 1 bis e ter della nuova norma.
Da un quesito inoltrato al MAECI la risposta qui di seguito è inequivocabile:
“Nel merito, tenuto conto che la normativa citata nella sua lettera riguarda segnatamente l’acquisto della cittadinanza dei minori per beneficio di legge ( articolo 1, commi 1-bis e 1-ter del decreto-legge n. 36/2025), Le segnalo che i requisiti che la normativa prevede per le istanze relative a tale fattispecie, sono la cittadinanza straniera o l’apolidia del minore, la cittadinanza per nascita del padre o della madre ( che deve essere posseduta, a prescindere dalla naturalizzazione) e la dichiarazione di volontà dell’acquisto di cittadinanza, resa dai genitori o dal tutore”.
“La relativa domanda deve essere presentata al consolato di competenza, richiedendo il formulario e la documentazione da allegare, entro e non oltre il 31 maggio 2026”.
La Legge rimane comunque uno strappo inatteso e una negazione degli sforzi fatti dagli italiani emigrati, per quanto questo chiarimento ne contenga parzialmente gli effetti negativi e la delusione degli italiani di seconda e terza generazione, che fino al 1992 hanno dovuto affrontare procedure lunghe e incerte per vivere e lavorare all’estero senza perdere la cittadinanza italiana.
La novità riguarda dunque la possibilità, per i figli di cittadini italiani per nascita, di poter trasmettere ai propri figli la cittadinanza italiana anche se, per motivi di integrazione nel Paese di residenza, hanno acquisito successivamente un’altra nazionalità.
Di seguito verranno illustrati i punti principali.
ACQUISTO DELLA CITTADINANZA DA PARTE DEL MINORE STRANIERO NATO ALL’ESTERO
Secondo la nuova norma, i genitori di un bambino nato all’estero possono chiedere la trascrizione della nascita all’ufficio di stato civile del consolato nei seguenti casi:
* se uno dei genitori o uno dei nonni possiede esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della nascita del bambino
* oppure se uno dei genitori ha avuto la residenza legale continuativa in Italia per almeno 2 anni dopo aver acquisito la cittadinanza italiana e prima della nascita (o adozione) del figlio.
Quando il bambino nato all’estero invece non rientra nei due casi sopra, può acquisire la cittadinanza mediante dichiarazione dei genitori (o tutore) se almeno uno dei genitori è cittadino italiano per nascita. In questo caso non serve che la cittadinanza italiana del genitore sia esclusiva.
In sede di conversione in legge del decreto-legge n. 36/2025, infatti, sono state introdotte le Disposizioni per favorire il recupero delle radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto della cittadinanza italiana.
L’Art. 1-bis prevede che il minore, straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
("Art 1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
a) successivamente alla dichiarazione, il minore risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
b) la dichiarazione è presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano”).
È stata inoltre prevista una norma transitoria (comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025) per i minori di età alla data di entrata in vigore del decreto (che non avevano cioè compiuto i 18 anni al 24 maggio 2025) e che non avevano presentato la suddetta dichiarazione all’autorità consolare prima del 27 marzo 2025.
“1-ter. ((Per i minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, figli di cittadini per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e b), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima legge può essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.))”.
Quindi in tali casi il minore, straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, anche se possiedono altre cittadinanze, diviene cittadina/o se i genitori o il tutore dichiarano la volontà dell’acquisto della cittadinanza e la dichiarazione è presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026 per i bambini già nati prima dell’entrata in vigore della legge oppure entro un anno dalla nascita del bambino stesso.
Questo implica che la cittadinanza sarà riconosciuta da quando viene fatta la dichiarazione e non al momento della nascita.
I DOCUMENTI RICHIESTI PER PRESENTARE LA DOMANDA E OTTENERE IL RICONOSCIMENTO
- L’estratto dell’atto di nascita in originale in formato CIEC, ai fini della successiva trascrizione in Italia.
- Una copia dei documenti di identità e il certificato di residenza dei genitori e del minore.
- Di norma, lo status di cittadino per nascita del genitore risulta direttamente dalla documentazione già agli atti della sede consolare. Qualora ciò non fosse possibile, sarà necessario presentare anche un estratto per riassunto dell’atto di nascita del genitore, rilasciato dal Comune italiano di nascita o di trascrizione, e/o altra documentazione integrativa idonea ad accertarne la cittadinanza per nascita.
- In alcuni casi potrà essere richiesto anche l’estratto dell’atto di matrimonio dei genitori (se non ancora trascritto in Italia), oppure la dichiarazione di riconoscimento di paternità, nel caso di figli nati fuori dal vincolo matrimoniale.
Per maggiori informazioni, rivolgersi all’Ufficio cittadinanza del proprio Consolato di competenza”. (aise)