Cittadinanza: inizia l’esame alla Camera

ROMA\ aise\ - Approvato dal Senato, ieri il decreto-legge sulla cittadinanza ha iniziato l’iter in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, dove verrà esaminato in seconda lettura. Alla presenza del sottosegretario all'interno, Nicola Molteni, il relatore Emilio Russo (Fi) ha illustrato il testo ai colleghi, soffermandosi in particolare sulle modifiche alla prima stesura apportate durante l’esame a Palazzo Madama.
Obiettivo del provvedimento è “rendere più stringente il principio di effettività del vincolo con l'Italia del richiedente la cittadinanza, limitando l'automatismo dell'acquisto della titolarità del diritto alla cittadinanza per discendenza (o adozione o altra causa di legge)”.
Con il decreto si modifica la legge 91/92 stabilendo una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza per i nati all'estero in possesso di cittadinanza di Stato estero. L’articolo 3 bis del decreto, dunque, “in deroga a determinate disposizioni applicabili alla materia, stabilisce che debba considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana colui il quale sia nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza, anche prima dell'entrata in vigore della disposizione in esame”, con alcune eccezioni: “la norma fa salvi, anzitutto, i casi in cui lo stato di cittadino sia riconosciuto o sia accertato giudizialmente in seguito, rispettivamente, a domanda o a domanda giudiziale (presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 27 marzo 2025). È fatto salvo altresì – a seguito di una modifica introdotta dal Senato – il caso di domanda presentata (all'ufficio consolare o al sindaco) in tempo successivo, purché dietro appuntamento di cui sia stata data comunicazione all'interessato entro il medesimo termine sopra indicato. Si applica in tal caso la normativa vigente al 27 marzo 2025. Ulteriori eccezioni alla preclusione sono rappresentate dal caso in cui un ascendente di primo o di secondo grado possieda (o possedesse al momento della morte) “esclusivamente” la cittadinanza italiana o dal caso in cui uno dei genitori o degli adottanti sia stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo l'acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio”.
Altra modifica alla legge 91/92 riguarda la previsione che “il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre cittadini italiani per nascita, divenga cittadino italiano qualora i genitori medesimi ovvero il tutore, dichiarino la volontà di acquisto di tale status, purché, successivamente a tale dichiarazione, il minore risieda legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia ovvero, in alternativa, tale dichiarazione di volontà sia presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla successiva data in cui sia stabilita la filiazione con un cittadino italiano, anche per adozione”. Divenuto cittadino italiano, il minore straniero o apolide può rinunciare alla cittadinanza italiana, una volta raggiunta la maggiore età.
Nel corso dell'esame in Senato è stato aggiunto al testo originario un altro comma che “prescrive il requisito della residenza continuativa biennale in Italia per l'acquisto della cittadinanza da parte di figli minori di genitore che acquisti o riacquisti la cittadinanza italiana, se conviventi”. Citate le modifiche alla disciplina della prova relativa alle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana, Russo ha segnalato anche i nuovi commi sulle quote-ingresso riservate agli italodiscendenti e sulla concessione della cittadinanza, “che è modalità di acquisto distinta dal riconoscimento del diritto alla cittadinanza”, ha spiegato. Il decreto “enumera una serie di casi in cui la cittadinanza può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica (sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno). La novella in esame interviene sul caso dello straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita, riducendo a due anni (da tre anni) il periodo di legale residenza in Italia, prescritto per la concessione della cittadinanza. È invece mantenuto il requisito dei tre anni di legale residenza in Italia per la eventuale concessione della cittadinanza allo straniero nato nel territorio della Repubblica”.
Il decreto prevede anche che “chi sia nato in Italia o vi sia stato residente per almeno due anni continuativi, ed abbia perduto la cittadinanza in applicazione di alcune disposizioni della legge n. 555 del 1912, la riacquisti se effettui una dichiarazione in tal senso, tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027. Al contempo, il contributo per il riacquisto della cittadinanza pari a 250 euro, come nella disciplina vigente, è annoverato tra i diritti da riscuotersi dagli uffici consolari”. Il decreto-legge, ha concluso il relatore, è in vigore dal 29 marzo 2025.
L’esame in Commissione proseguirà nella seduta di lunedì 19 maggio. (aise)