1° luglio: riaprono i termini per il riacquisto della cittadinanza

ROMA\ aise\ - Riaprono oggi, 1° luglio, i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana da parte di quanti l’abbiano persa prima del 15 agosto 1992. Come previsto dalla nuova legge – la numero 74/2025 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza” – gli aventi diritto possono presentare istanza di riacquisto presso le sedi consolari da oggi e fino al 31 dicembre 2027.
I beneficiari sono i nati in Italia oppure i cittadini italiani nati all’estero e residenti in Italia per almeno due anni continuativi che abbiano perso la cittadinanza PRIMA DEL 15 agosto 1992 in uno dei seguenti casi:
1) abbiano volontariamente acquistato una cittadinanza straniera non oltre il 15 agosto 1992 e stabilito all’estero la propria residenza (articolo 8, numero 1°, della legge n. 555/1912);
2) avendo acquistato senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, abbiano rinunciato alla cittadinanza italiana e abbiano stabilito la propria residenza all’estero (articolo 8, numero 2°, della legge n. 555/1912);
3) essendo figli minori non emancipati di chi ha perso la cittadinanza, avevano in comune con il genitore la residenza e hanno acquistato la cittadinanza di uno Stato straniero (articolo 12 della legge n. 555/1912).
La dichiarazione di volontà di riacquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, presso l’Ufficio Consolare. Saranno forniti modelli di dichiarazione il giorno della presentazione dell’istanza. Tali modelli verranno compilati alla presenza dell’addetto consolare. Non è richiesta la presenza di testimoni. Sempre il giorno della presentazione dell’istanza, il richiedente sarà tenuto a pagare allo sportello il diritto consolare pari a 250 euro.
Il riacquisto della cittadinanza da parte della persona residente all’estero non comporta più l’automatico acquisto della cittadinanza da parte del figlio minorenne convivente, se residente all’estero. Per tale acquisto (cosiddetto communicatione iuris) è ora necessario che il figlio minorenne sia convivente in Italia con il genitore che riacquista la cittadinanza per almeno due anni anteriormente al riacquisto.
Pertanto, i figli residenti all’estero e nati prima del riacquisto della cittadinanza del genitore non acquistano, per il fatto di detto riacquisto, la cittadinanza italiana. Tuttavia, se il genitore era originariamente cittadino italiano per nascita, il figlio nato prima del riacquisto potrà acquistare la cittadinanza italiana con la residenza in Italia (articolo 4, comma 1, lettera c, o articolo 9, comma 1, lettera a, della legge n. 91/1992).
Sui siti della rete diplomatico-consolare sono pubblicate le istruzioni per la presentazione della domanda e specificati i documenti da allegare all’istanza. (aise)