Cittadinanza: nuove misure per minori nati all’estero figli di cittadini per nascita

ROMA\ aise\ - Con la legge di bilancio 2026 sono state introdotte alcune modifiche in materia di cittadinanza: a partire da ieri, primo gennaio 2026, infatti, le istanze e le relative dichiarazioni rese dai genitori – di cui almeno uno cittadino per nascita – possono essere presentate entro tre anni (e non più entro un anno) dalla nascita del minore o dalla data successiva in cui è stabilita la filiazione, anche adottiva, da parte del cittadino italiano.
Questo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-bis, lettera b) della Legge n. 91/1992, e all'articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge n.36/2025. Questi due comma hanno introdotto due nuove fattispecie di acquisto di cittadinanza per beneficio di legge per i figli minorenni nati all’estero da genitore cittadino per nascita che non trasmette automaticamente la cittadinanza.
Non è pertanto possibile far ricorso a questa procedura nel caso in cui il/i genitore/i sia(no) diventato/i cittadino/i italiano/i per naturalizzazione (art. 9 della legge n. 91/1992), per beneficio di legge (art. 4 della legge n. 91/1992), per matrimonio (art. 5 della legge n. 91/1992 o art. 10 della legge n. 555/1912) o per convivenza da minorenni con genitore che ha acquistato la cittadinanza italiana (art. 14 della legge n. 91/1992).
In base a queste nuove fattispecie il minore che ne beneficia non sarà cittadino per nascita o iure sanguinis, ma acquisterà la cittadinanza dal giorno successivo in cui si saranno verificate le condizioni previste dalla legge (per le dichiarazioni presentate in Consolato: dal giorno successivo alla dichiarazione dei genitori).
Queste dichiarazioni, le cui istanze siano presentate a partire dal primo gennaio 2026, sono inoltre esenti dal pagamento del contributo di 250 Euro al Ministero dell’Interno.
In particolare, il comma 1-bis dell’articolo 4 della legge n. 91/1992 prevede che può acquistare la cittadinanza il minore figlio di cittadino/a italiano/a per nascita se entrambi i genitori (incluso il genitore straniero) o il tutore presentano una dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza entro tre anni dalla nascita; la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
Il comma 1-ter dell’articolo 1 del decreto-legge n. 36/2025 è invece una norma transitoria e si applica quando sussistono tre condizioni: a) persone minorenni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36/2025 (cioè persone che non avevano compiuto il 18 anno di età al 24 maggio 2025); b) figli di cittadini per nascita che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992; c) la dichiarazione dei genitori o del tutore deve essere presentata all’Ufficio consolare entro il 31 maggio 2026.
La dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, si specifica, deve essere formale e avvenire di persona, alla presenza di dipendente delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
Le indicazioni per presentare domanda sono reperibili sui siti delle sedi diplomatiche. (aise)